Proroga del superbonus al 110% per condomini e per persone fisiche con abitazioni da due a 4 unità immobiliari, introduzione dell’Isee con tetto al 25.000 euro per le abitazioni unifamiliari e proroga della possibilità di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. Sono le novità introdotte con la legge di bilancio all’esame del Parlamento. Novità accompagnate dalla stretta sui controlli introdotta dal decreto legge numero 157, in vigore dal 12 novembre scorso. Vediamo nel dettaglio le proroghe introdotte dal disegno di legge di bilancio:
Per i condomìni e per le persone fisiche che possiedono, al di fuori di un’attività economica, fabbricati composti da due a quattro unità immobiliari (escluse le pertinenze), il superbonus è prorogato a tutto il 2025, con le seguenti modulazioni di intensità. Nella misura del 110% per le spese sostenute fino attutto il 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024, che si riduce al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Per i detentori di abitazioni unifamiliari, è prevista una proroga a tutto il 2022 del superbonus nella misura del 110%, laddove trattasi di abitazione principale e il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui.
Per gli Iacp e gli enti assimilati per legge, oltrechè per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, con riferimento alle abitazioni assegnate ai soci, il superbonus nella misura del 110% è prorogato a tutto il 2023, purchè entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori nella misura del 60% del totale.
Inoltre, è prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare nelle modalità dello sconto in fattura o della cessione del credito i bonus relativi al recupero edilizio, art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), all’efficienza energetica, di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, agli interventi antisismici, di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013, al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, c.mmi 219 e 220 della L. n. 160/2019, all’installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. H) del TUIR, all’installazione dellecolonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter D.L. n. 63/2013. Mentre per il 2025 la possibilità di avere lo sconto in fattura o di cedere il credito permane solo per il superbonus 110%.
Come anticipato, il D.L. n. 157 in vigore dal 12 novembre scorso, sia novellando l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che aggiungendo l’art. 122-bis al medesimo decreto, ha introdotto una stretta sui controlli concernenti non solo il superbonus, ma anche tutti i bonus edilizi sopra elencati, per i quali è stata prorogata fino al 2024 la possibilità di fruirne mediante cessione del credito o sconto in fattura. Innanzitutto, sono stati estesi anche a tutti i suddetti bonus, alcuni obblighi già previsti soltanto per il superbonus del 110%. Infatti, anche per le altre agevolazioni sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità “leggero”, da parte di un professionista abilitato o da un C.A.F., ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. n. 241/1997, per l’asseverazione dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alle agevolazioni medesime; è, inoltre, necessaria l’asseverazione della congruità dei costi, secondo le regole già previste per il superbonus 110% dall’art. 119, comma 13-bis del D.L. n. 34/2020 (all’uopo è prevista l’elaborazione di prezzari da parte del MISE).
Ma, soprattutto, è stato valorizzato il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, la quale è chiamata ad operare controlli sia preventivi che successivi nei confronti di coloro che usufruiranno di tutti i suddetti bonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, secondo quanto previsto dall’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
In ordine ai controlli preventivi, in base all’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 (introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021 a far data dal 12/11/2021), l’Agenzia delle Entrate potrà bloccare, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione telematica con la quale il beneficiario esercita l’opzione per la fruizione dell’agevolazione mediante cessione del credito o sconto in fattura o dell’invio da parte del cessionario della comunicazione concernente l’ulteriore cessione del credito stesso, per un periodo massimo di trenta giorni, nel corso del quale la comunicazione e l’opzione non sono efficaci. Il blocco scatterà al verificarsi di anomalie tra i dati contenuti nelle comunicazioni e nelle opzioni rispetto a quelli contenuti nell’anagrafe tributaria. Nel caso in cui dai controlli eseguiti le anomalie saranno confermate, all’interessato saranno comunicati gli esiti, da cui deriva l’inoperatività definitiva della comunicazione o dell’opzione. In caso di decorso del termine di trenta giorni senza alcun esito comunicato all’interessato, la comunicazione e l’opzione saranno pienamente efficaci, salvi i controlli successivi.
Riguardo a questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate esercita i poteri ordinariamente previsti per i controlli concernenti le Imposte dirette dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, operando in base a criteri selettivi, verificherà la documentazione comprovante i presupposti che danno diritto alle detrazioni, nei termini previsti per il controllo “sostanziale” sulle dichiarazioni dei redditi, di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e laddove il credito utilizzato in compensazione sia inesistente, il recupero potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’indebita compensazione (art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008). Il recupero avverrà mediante la notifica di uno specifico atto motivato, previsto dall’art. 1, commi 421 e 422 della L. n. 311/2004, che è autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, in base all’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992. Va precisato che i fornitori e i cessionari dei crediti rispondono soltanto per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura superiore al credito di imposta maturato in capo al beneficiario, tranne che nelle ipotesi di concorso nella violazione da parte del fornitore e del cessionario, nel qual caso essi, oltre ad essere assoggettati autonomamente alla sanzione del 30% in base all’art. 9 del Dlgs. n. 472/1997, rispondono solidalmente con il beneficiario per l’importo del credito recuperato e degli interessi (si veda il novellato art. 121, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 34/2020, nel testo in vigore dal 12 novembre scorso). Mentre, l’Agenzia delle Entrate verificherà nei confronti dei beneficiari la sussistenza dei presupposti per fruire delle agevolazioni, provvedendo al relativo recupero laddove le stesse risultassero in tutto o in parte non spettanti. In tal caso, l’importo corrispondente alle detrazioni non spettanti è maggiorato degli interessi del 4% annuo, decorrenti dalla data dell’indebita compensazione fino alla data di consegna dei ruoli, per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 e della sanzione del 30%, di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997.