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sabato 27 Luglio 2024
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Superbonus 110%, tutte le regole da rispettare per usufruire dell’agevolazione

Con questo primo intervento apriamo una serie di contributi finalizzati ad illustrare le
opportunità offerte dal “superbonus 110%”. In particolare, ci soffermeremo sui seguenti
punti salienti:
1) Di cosa si tratta;
2) Quali sono i soggetti beneficiari e gli immobili agevolabili;
3) Quali sono i lavori che danno diritto all’agevolazione ;
4) I criteri per calcolare la misura del bonus, la cumulabilità con altre agevolazioni, le
modalità di utilizzo e gli adempimenti richiesti.
Tali contributi hanno la finalità precipua di fornire ai potenziali interessati un quadro
di sintesi sull’agevolazione, rinviando per i profili specialistici ai documenti di prassi
dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alla Circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020 e alla Guida operativa aggiornata a Febbraio 2021, pubblicate nel sito
dell’Agenzia delle Entrate.
DI COSA SI TRATTA
Il c.d. ‘decreto rilancio’ (decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 77/2020) al fine di dare fiato all’economia in un momento segnato
dall’emergenza “coronavirus”, ha puntato al rilancio di un settore, quello
dell’edilizia, che costituisce un volàno importante per l’economia, in considerazione
degli effetti che tale comparto economico determina su altri settori correlati (c.d.
“indotto). Inoltre, con la misura in commento si è colto l’occasione per stimolare un
generale risanamento del patrimonio immobiliare residenziale, favorendone
l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica. Nel perseguire tali obiettivi il
legislatore ha puntato al potenziamento di agevolazioni fiscali già esistenti nel
nostro panorama legislativo, andando ad accrescerne la misura del beneficio,
portandolo al 110% delle spese ammissibili e prevedendo nuove forme di utilizzo del
bonus concesso, che consentono ai committenti dei lavori di potere eseguirli a costo
zero e agli operatori economici della filiera dell’edilizia di potere utilizzare una vera
e propria “moneta fiscale” da fare circolare nel circuito economico.
In particolare, gli interventi “potenziati” dal super bonus del 110% sono:
• recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (da
ora Tuir, Testo Unico delle Imposte sul Reddito), inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n.
63/2013;
• riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013.
In sostanza, l’incentivo del super bonus del 110% consente, una volta rispettate le
condizioni richieste, di “potenziare” gli effetti delle suindicate agevolazioni, la cui misura
si innalza, appunto, al 110%.

Come accennato, l’altra prerogativa qualificante il “superbonus” è quella di consentire ai
committenti di eseguire i lavori senza anticipi di spesa, in quanto l’agevolazione può essere
fruita non solo mediante la tradizionale modalità della detrazione di imposta da utilizzare in
dichiarazione (con la possibilità di fruirne in 5 anni, anziché 10 anni, come previsto
normalmente dalle discipline delle agevolazioni “potenziate” dal superbonus), ma anche
mediante il c.d. “sconto in fattura”. In pratica, nel momento in cui l’impresa che esegue i
lavori emette fattura (per un acconto, per uno stato avanzamento lavori), in capo al
committente matura un credito di imposta che, secondo le modalità che chiariremo nel
nostro quarto intervento, sarà contestualmente trasferito all’impresa che emette la fattura, la
quale compenserà integralmente l’importo dovuto con il credito acquisito, di guisa che
l’importo netto dovuto dal committente sarà pari a zero. Inoltre, come si illustrerà, il
committente può tramutare il diritto alla detrazione in un vero e proprio credito di imposta
che potrà cedere alla stessa impresa che esegue i lavori, a qualunque fornitore, ad un
intermediario finanziario o a qualunque soggetto terzo. Tutti costoro potranno a loro volta
cedere tale credito, anche in compensazione con il corrispettivo dovuto sulle forniture
effettuate da imprese che si collocano “a monte” della filiera, venendosi a formare una vera
e propria “moneta fiscale”.
E’ opportuno evidenziare che, per gli interventi eseguiti negli anni 2020 e 2021, tali
modalità di fruizione dell’agevolazione sono riconosciute anche ai seguenti
interventi, anche laddove non ricompresi nel perimetro del “superbonus”:
•recupero del patrimonio edilizio (trattasi degli interventi indicati nelle lettere a), b e h)
dell’articolo 16-bis del Tuir);
•recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate (previsti
dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019);
•installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (previsti dall’articolo 16-ter del
decreto legge n. 63/2013).
Come si illustrerà nel nostro secondo intervento, i soggetti potenzialmente beneficiari
dell’agevolazione sono i condomìni, le persone fisiche che agiscono al di fuori
dell’esercizio di imprese, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le
associazioni sportive dilettantistiche, gli enti non commerciali (con le specifiche che si
illustreranno), le cooperative a proprietà indivisa. Inoltre, a partire dall’1 gennaio 2021 sono
stati ammessi a fruire dell’agevolazione anche le persone fisiche che sono uniche
proprietarie di interi fabbricati costituiti da non più di quattro unità immobiliari
autonomamente accatastate, sempre a prevalente destinazione abitativa.
Come diremo sempre nel nostro secondo intervento, il Superbonus spetta, a determinate
condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici a
prevalente destinazione abitativa, su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici
plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali.
La possibilità di fruire del “superbonus” spetta per le spese sostenute a partire dall’1 luglio
2020 (tranne che per quelle sostenute dalle persone fisiche che sono uniche proprietarie di
fabbricati con non più di 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, sempre a
prevalente destinazione abitativa, per le quali sono agevolabili le spese sostenute dall’1
gennaio 2021) ed è limitata nel tempo, ancorchè la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del
30 dicembre 2020) abbia prorogato il termine per l’esecuzione degli interventi al 30 giugno
2022 e, a determinate condizioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023. In particolare,
gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti
autonomi case popolari (Iacp), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche
per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

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2 COMMENTI

  1. Buongiorno, ho bisogno di una informazione; sono la Presidente di una APS che ha usufriuto del bonus 110% per riqualificazione energetica di un in immobile in locazione; a distanza di 3 anni dal ricevimento del bonus l’Associazione per sopravvenuti problemi gestionali ed economici ha deciso di chiudere e il quesito che mi pongo è il seguente:
    L’ ASSOCIAZIONE E SOPRATTUTTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE PUO’ INCORRERE IN SANZIONI PER AVER CHIUSO L’ASSOCIAZIONE DOPO SOLO QUALCHE ANNO DAL RICEVIMENTO DEL BONUS? La riqualificazione energetica rimane acquisita dalla proprietà dell’immobile, ci sono implicazioni che dobbiamo conoscere??
    Grazie per una risposta. Putroppo ho chiesto a diversi consulenti ma nessuno è stato in grado di darmi risposta in merito. Cordiali Saluti.

  2. Gentile signora, il nostro sito non è in grado purtroppo di offrire consulenze. La ringraziamo comunque per il cortese interesse.

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