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sabato 5 Ottobre 2024
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Superbonus 110%, tutte le regole, spese ammissibili e cumulabilità con altre agevolazioni

di Pasquale Fabbrocini

In n questo quarto intervento sul tema del super bonus 110% ci soffermeremo sulle spese ammissibili, sui criteri per calcolare la misura del superbonus, la cumulabilità con altre agevolazioni e le modalità di utilizzo.
Con riferimento alle spese ammissibili, è opportuno chiarire che, relativamente alle
pertinenze autonomamente accatastate (ad esempio, cantine, garage), sono
agevolabili sia la quota parte di spesa attinente agli interventi “trainanti” sulle parti
comuni dell’edificio che le spese inerenti agli interventi “trainati” sulla specifica
unità immobiliare. Comunque è opportuno chiarire alcune condizioni specifiche per
l’accesso al beneficio per determinati lavori.
Nel nostro terzo intervento, si è avuto modo di dire che affinchè i lavori, sia
“trainanti” che “trainati”, della “macrocategoria” ecobonus possano godere
dell’incremento dell’agevolazione al 110%, è necessario che le due suddette specie di
interventi, anche congiuntamente considerati, siano idonei a determinare un
incremento di due classi energetiche o, se il fabbricato gode già della penultima
classe energetica, di collocarlo nella classe più alta.
Inoltre, sempre nel nostro terzo intervento, si è avuto modo di dire che i lavori che
danno diritto al superbonus possono essere realizzati anche nell’ambito della
demolizione e ricostruzione di un edificio o nella sua radicale trasformazione. Ciò
avviene quando, ad esempio, oggetto degli interventi agevolabili è un edificio c.d.
“collabente” (categoria catastale F2, su cui ci si è soffermati nel nostro secondo
intervento). Orbene, allorquando i lavori “trainanti” siano quelli della
“macrocategoria” ecobonus, affinchè le relative spese godano del superbonus al
110%, sono necessarie due condizioni: 1) l’edificio prima della
demolizione/trasformazione deve già essere dotato di un sistema di riscaldamento,
ancorchè non funzionante, anche sottoforma di camino; 2) l’edificio che scaturisce
dai lavori deve connotarsi per un incremento di almeno due classi energetiche
rispetto all’edificio ante lavori o, comunque, deve collocarsi nella classe energetica
più alta. E’ opportuno precisare che per le pertinenze e i sottotetti è possibile godere
sia della quota parte dell’agevolazione relativa ai lavori “trainanti” sulle parti comuni
che per le spese sostenute sulla specifica unità, ancorchè trattasi di vani non
riscaldati.
Sempre riguardo alle spese ammissibili, va evidenziato che esse includono anche
tutte le spese per le relazioni tecniche e l’espletamento di tutti gli adempimenti
richiesti, tra cui, ad esempio, il compenso al professionista che appone il visto di
conformità necessario alla trasformazione dell’agevolazione da detrazione in credito
di imposta (adempimento necessario per lo sconto in fattura e per la cessione del
credito). E’, invece, esclusa dall’agevolazione la spesa per il compenso straordinario
all’amministratore del condomìnio.
Riguardo alla misura dell’agevolazione, occorre, innanzitutto, distinguere tra
interventi “trainanti” e “trainati” e, nell’ambito di ciascuno di essi, la specifica
tipologia degli stessi, nonché, la tipologia di immobile su cui gli interventi sono eseguiti, cioè fabbricato composto da 2 a 8 unità immobiliari, fabbricato con più di 8 unità immobiliari, unità immobiliare unifamiliare, unità immobiliare funzionalmente
autonoma con accesso autonomo, sita in un complesso plurifamiliare.
Con riferimento alla distinzione per tipologia di lavori, va innanzitutto precisato che,
mentre per i lavori della “macrocategoria” ecobonus, l’agevolazione si misura in
termini di massimale di detrazione/credito spettante (cioè, dall’applicazione della
percentuale del 110% al plafond di spese ammissibili, non può risultare un importo
della detrazione/credito spettanti superiore a determinati massimali), per i lavori della
“macrocategoria” sismabonus, l’agevolazione si misura in termini di massimale di
spesa ammissibile a cui si applica la percentuale del 110% per ottenere l’importo
della detrazione/credito spettante.
Più in particolare, relativamente agli interventi “trainanti”, consistenti in lavori
riconducibili alla “macrocategoria”ecobonus, appartenenti alla tipologia degli interventi di
isolamento termico degli involucri edilizi, la percentuale del 110% va applicata su un
plafond di spesa non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Con riferimento sempre agli interventi “trainanti” riconducibili alla “macrocategoria”
dell’ecobonus, ma alla tipologia dei lavori volti alla sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale sulle parti comuni, l’agevolazione è calcolata su un ammontare di
spesa non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
• per le unità immobiliari unifamiliari e per le unità funzionalmente autonome 30.000 euro
per singola unità immobiliare.
Ai suddetti plafond di spesa va applicato la percentuale del 110% il cui risultato, tuttavia,
non deve eccedere i massimali di detrazione, distinti per tipologie di interventi, di cui di
sèguito si indicano le voci più rilevanti:
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione ad aria o ad acqua, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia,
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria: 30.000 euro;
acquisto e posa in opera di schermature solari: 60.000 euro;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili: 30.000 euro;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza
degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità
abitative: 15.000 euro, per interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 (non è previsto un limite
massimo di detrazione per interventi effettuati prima del 6 ottobre 2020);
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori: 100.000 euro.
Con riferimento agli interventi “trainanti” della “macrocategoria” sismabonus,
l’agevolazione spettante si ottiene applicando la percentuale del 110% ad un massimale di
spesa. Il massimale di spesa, a sua volta, è il frutto dell’applicazione di aliquote
differenziate (di sèguito riportate) alle spese sostenute. Dipoi, l’importo su cui applicare la
percentuale del 110% deve essere, in valore assoluto, non eccedente i massimali di spesa,
anch’essi di seguito riportati.
50%, aumentata al 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio
inferiore;
80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore;
75%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, se si passa a una classe di rischio
inferiore;
85%, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, se si passa a due classi di rischio
inferiori.
Una volta applicate le suddette aliquote alle spese sostenute, occorre verificare che, in
valore assoluto, l’importo ottenuto non ecceda i seguenti massimali, rispetto ai quali, infine,
si applicherà la percentuale di maggiorazione del 110% per ottenere la misura
dell’agevolazione spettante (sottoforma di detrazione, credito cedibile o sconto in fattura).
I suddetti massimali di spese ammissibili sono:
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, per gli interventi sulle unità
unifamiliari e su quelle funzionalmente autonome;

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli
interventi sulle parti comuni di edifici
L’agevolazione del 110% è cumulabile con le altre agevolazioni previste a règime con
riguardo ai lavori sia su fabbricati che sulle singole unità. Ciò è una conseguenza del fatto
che, come detto nel nostro primo intervento, il superbonus è un “potenziamento” delle
ordinarie agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza
sismica e recupero edilizio del patrimonio immobiliare. Tuttavia, l’ambito applicativo del
superbonus non ricomprende tutti i lavori che sono previsti dalle discipline testè richiamate:
perciò, gli interventi non agevolabili con il superbonus sono comunque agevolabili in base
alle predette discipline. In sostanza, se su un immobile agevolabile in base al superbonus
vengono effettuati sia lavori inclusi nell’agevolazione “potenziata” che lavori rientranti
nelle agevolazioni in forma ordinaria, è possibile il cumulo delle detrazioni spettanti in base
alle diverse discipline concorrenti. Occorre precisare che se, ad esempio, un intervento
rientrante nell’ecobonus ma non agevolabile ai fini del 110%, è effettuato sul medesimo
immobile nell’intervallo di tempo che va dall’inizio alla fine dei lavori “trainanti” ed inclusi
nella “macrocategoria” dell’ecobonus, tale intervento diventa intervento “trainato” ed è
assorbito al 110%. Fa eccezione alla cumulabilità il caso della esecuzione sul medesimo
immobile di interventi inclusi nel sismabonus e di lavori rientranti nell’agevolazione per il
recupero edilizio, di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in quanto il
sismabonus è una “costola” degli interventi per il recupero edilizio.
Riguardo all’utilizzo dell’agevolazione, essa si sostanzia in una detrazione dall’IRPEF o
dall’IRES da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa
sostenuta entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese
effettuate nell’anno 2022. Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque
denominati, e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, la ripartizione in 4
quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.
Ai fini del momento di maturazione della detrazione, occorre fare riferimento ai seguenti
criteri:
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti
e professioni e gli enti non commerciali;
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per
le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova
capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota
annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può
essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né
essere chiesta a rimborso.

In luogo della detrazione, l’agevolazione può essere fruita nei seguenti modi:
a) mediante un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi
relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di
credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”,
pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
b) Mediante la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che,
con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad
almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, quando non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in
compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di
credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non
può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto
per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il
solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei
crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500
euro.

Sullo stesso argomento vedi anche:

Superbonus 110%, tutte le regole da rispettare per usufruire dell’agevolazione

Superbonus 110%, tutte le regole, soggetti beneficiari e immobili ristrutturabili

Superbonus 110%, tutte le regole, i lavori e l’importo che rientrano nell’agevolazione

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