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domenica 1 Settembre 2024
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Superbonus, stretta contro le truffe, a chi assevera il falso multe fino a 100.000 euro e 5 anni di reclusione

Multe fino a 100.000 euro e reclusione da 2 a 5 anni per i tecnici che asseverano il falso, reintroduzione della possibilità di cedere il credito per due volte dopo la prima ma solo a banche e assicurazioni, introduzione del codice indentificativo univoco per per i crediti ceduti. E’ quanto prevede il decreto legge varato dal governo per porre un freno alle frodi legate agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie. L’esecutivo, dunque, da un lato allenta la misura, che sempre in funzione antifrode, aveva bloccato ogni cessione del credito, dall’altro introduce una serie di misure volte a migliorare la tracciabilità del credito prevedendo un numero limitato di cessioni e introducendo il codice identificativo del credito. Le misure più drastiche vengono introdotte per i tecnici asseveratori: ”Il tecnico abilitato -si legge in un nuovo comma introdotto alla legge n.77 del 2020- che, nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

Sempre per i tecnici viene modificata anche la norma sulla polizza obbligatoria: a fronte della norma attuale che prevede un massimale adeguato al numero delle attestazioni e asseverazioni comunque non inferiore a 500.000 euro per il futuro cui stabilisce che tutti gli importi oggetto di attestazioni o asseverazioni debbono essere coperti da adeguata polizza. Pertanto, viene stabilito, che ogni intervento che comporti attestazioni o asseverazioni debba avere un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Torna la possibilità di cedere il bonus, ma solo per banche e assicurazioni. Il decreto, infatti stabilisce che i crediti d’imposta potranno essere ceduti una sola volta ”fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia”.

Dal primo maggio codice identificativo univoco: viene stabilito che i crediti d’imposta dei bonus edilizi avranno un codice identificativo univoco. Le cessioni degli sconti fiscali, si legge nel provvedimento varato dall’esecutivo, ”non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate”. A tal fine, viene introdotto il codice che dovrà essere indicato ”nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento” che sarà disposto dall’Agenzia delle entrate. Le disposizioni entreranno in vigore dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Relativamente all’’utilizzo dei crediti d’imposta che sono oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, viene specificato l’utilizzo può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, aumentato il periodo per la durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta.

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