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sabato 5 Ottobre 2024
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Tari, in assenza del servizio il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo

In materia di Tari, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo se dimostra che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Campania accogliendo il ricorso di un contribuente che si era opposto al pagamento della Tari per intero in quanto il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. La Crt richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019 ha stabilito l’applicazione della tariffa ridotta del 20% come previsto dall’articolo 1 comma 656 della legge 147 del 2013. La vicenda prende il via nel 2018 con una cartella di pagamento inviata dal comune di Grazzanise ad un proprio residente per un importo di 291 euro. Il contribuente fa ricorso e in primo grado perde perché, sostengono, i giudici “il ricorrente non ha adeguatamente supportato la propria doglianza”. Il contribuente non si arrende e decide di rivolgersi alla commissione tributaria regionale.

I giudici dell’appello rilevano che nel caso in esame “non viene contestata dall’appellante l’istituzione del servizio nel Comune di Grazzanise, bensì solo il mancato svolgimento del servizio stesso presso l’immobile di abitazione”. A riprova di quanto dedotto, l’appellante produce le attestazioni rilasciate dal Comune nel lasso di tempo intercorrente dal 2013 al 2018. Da tali attestazioni ed in particolare da quella rilasciata in data 19/02/2018, nella quale viene dichiarato che il servizio non viene svolto “a tutt’oggi” presso l’abitazione dell’appellante stesso, emerge la continuità della situazione lamentata nel predetto lasso di tempo, per cui può ritenersi sufficientemente provato a parere della Commissione, il mancato svolgimento del servizio anche per l’anno 2014, cui è riferita la cartella contestata. Sussistono pertanto i presupposti, ad avviso della Commissione tributaria, per l’applicazione della riduzione prevista dall’ art. l, comma 656, L. n.147 del 2013, ai sensi del quale la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, defalcando a favore del contribuente dall’importo intimato, l’80% dello stesso.

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