Il sistema “e-fatura” del Portogallo: fare perno sull’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Autoridade Tributária per riformare il sistema fiscale e, indirettamente, incentivare la fatturazione elettronica.
L’articolo 9 della legge n. 23/2014 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi volti a rafforzare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Amministrazione fiscale italiana. Seppur in alcuni passaggi ripetitiva e poco lineare nel disegnare il perimetro entro cui muoversi, tale norma avrebbe una valenza determinante per strutturare una seria e organica strategia, basilare per riformare nel breve periodo il sistema fiscale italiano.
Purtroppo, però, non solo le disposizioni attuative della delega ancora non sono state definitivamente approvate ma, da una analisi degli schemi di decreti attualmente in corso di consultazione presso le commissioni parlamentari, non si coglie un disegno organico di riforma del fisco. Piuttosto, le singole disposizioni appaiono spesso scollegate tra loro, di difficile interpretazione e ben poco rafforzative dell’azione dell’Amministrazione finanziaria.
Un esempio di incompiutezza nell’attuare l’indirizzo primario del citato articolo 9 della legge delega, lo ritroviamo nello schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23/14.
Tale provvedimento è stato propagandato come “decreto sulla fatturazione elettronica” anche perché sembra che l’attenzione del legislatore si sia concentrata maggiormente sull’indirizzo, certamente importante, di incentivare la diffusione del processo di e-invoicing anche nei rapporti business to business. Tuttavia, è facile intuire che l’adozione della fatturazione elettronica tra privati, di per se, non produce alcun rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo ai fini fiscali. Tale rafforzamento, infatti, lo si otterrebbe solo se l’Amministrazione fosse messa in condizione di acquisire tempestivamente e in modo organizzato i dati contenuti in tutte le fatture, tanto cartacee quanto elettroniche, scambiate tra le parti: in questo senso, coloro che già generano e trasmettono elettronicamente ai propri clienti le fatture si troverebbero facilitati a inoltrarne in via telematica i dati anche all’Agenzia delle entrate.
Una strategia similare a quella appena descritta è stata invece attuata in Portogallo.
Il Dipartimento delle Finanze ha di recente pubblicato il report sulle entrate tributarie internazionali riferito al periodo gennaio-maggio 2015 dalla cui analisi emerge il consolidarsi dell’incremento del gettito IVA del Portogallo. Il report, infatti, specifica che l’andamento dell’IVA portoghese mostra, per il ventesimo mese consecutivo, una variazione positiva (+7,9%). Rilevando e mettendo a confronto i valori del gettito IVA esposti nei citati report dal gennaio 2012 al dicembre 2014, la variazione media è stata del 7,9%.
Il dato, peraltro, va letto insieme all’andamento del PIL nazionale portoghese che, come per altri Paesi dell’eurozona, ha visto una riduzione negli anni 2012 e 2013 (- 3,2 nel 2012, -1,4 nel 2013) e una ripresa nel 2014 (+ 0,9).
Ebbene, al di là di approfondimenti e analisi degli indicatori macroeconomici, la costante crescita del gettito IVA portoghese è senza dubbio influenzata anche da una importante e articolata riforma del sistema fiscale che ha fatto perno sull’uso dell’informatica. Con il “Decreto-Lei de 24 de agosto 2012 n. 198”, infatti, il Governo portoghese ha impiantato un sistema di trasmissione telematica obbligatoria dei dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA realizzate da imprese e lavoratori autonomi residenti.
In Portogallo, infatti, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, tanto effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA quanto nei confronti di consumatori finali, devono essere certificate mediante il rilascio di una fattura e il citato decreto legge n. 198/2012 ha previsto che, a partire dal 1 gennaio 2013 e con una gradualità di due anni, i soggetti che emettono la fattura debbano comunicare, al più tardi entro la metà del mese successivo a quello di riferimento, alcuni dati fiscalmente obbligatori della fattura stessa (codice fiscale dell’emittente e dell’acquirente; numero e data della fattura; imponibile della cessione o prestazione di servizi; aliquota IVA; eventuali regimi IVA dell’operazione; importo dell’IVA pagata). L’adempimento è entrato pertanto a regime il 1 gennaio scorso e riguarda, come anticipato, anche le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi resi ai contribuenti consumatori finali, nei confronti dei quali viene emessa sempre una fattura ovvero una fattura semplificata, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 226-ter della direttiva 2010/45/UE che ha modificato la direttiva IVA 2006/112/CE.
Entro la fine del mese di acquisizione dei predetti dati, l’Autoridade Tributária e Aduaneira (l’Agenzia delle entrate portoghese) mette a disposizione su un apposito Portale Web (https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/home.action) le informazioni acquisite tanto a colui che le ha trasmesse quanto al destinatario della fattura. Quest’ultimo viene quindi messo in condizione di controllare la corrispondenza tra i dati presenti nel portale dell’Agenzia delle entrate e quelli presenti nella sua fattura e, in caso di assenza dei dati o di dati differenti rispetto a quelli presenti sul documento a lui rilasciato, può comunicare i dati in suo possesso.
Qualora il soggetto acquirente sia un consumatore finale, il sistema prevede che allo stesso contribuente venga riconosciuta una detrazione del 15% dell’IVA riportata nelle fatture ricevute dai suoi fornitori o prestatori che rientrano in alcune specifiche categorie economiche (ristoranti, parrucchieri ed estetisti, esercizi ricettivi, riparazione auto e motoveicoli). La detrazione spetta per un massimo di 250 euro e ad essa si affianca anche la possibilità di partecipare ad una sorta di lotteria nazionale per l’estrazione di alcuni premi (es. autovetture).
Il consumatore finale è inoltre messo in condizione di effettuare una segnalazione all’Agenzia delle entrate qualora non rilevi a sistema le informazioni riferite alla sua transazione ovvero le informazioni siano errate: in questo caso la detrazione spetterà previa verifica dell’Amministrazione finanziaria.
La stessa disposizione, infine, ha introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano vendita e spedizione di beni, di comunicare elettronicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni relative al documento di trasporto prima di effettuare quest’ultimo.
Attraverso il portale dell’Amministrazione finanziaria, i contribuenti portoghesi possono monitorare e controllare non solo il valore dell’incentivo fiscale cui hanno diritto per le fatture comprovanti le spese negli specifici settori individuati dalla norma, ma possono monitorare anche l’evoluzione di tutte le detrazioni e deduzioni ammesse dalle disposizioni fiscali con riguardo alla spesa sanitaria, all’istruzione , agli immobili ecc.
Le disposizioni che regolano il processo, infine, hanno introdotto una specifica sanzione amministrativa, che varia da 1.500 euro a 18.750 euro, nei confronti dei soggetti che omettono la trasmissione dei dati ovvero li comunicano in forma non veritiera (art. 128 del RGIT, “Regime Geral das Infracções Tributárias”).
Anche se l’Amministrazione finanziaria portoghese ha battezzato “e-fatura” il portale web che rappresenta lo snodo attraverso cui i contribuenti attuano l’adempimento e possono consultare le informazioni di loro pertinenza, occorre evidenziare che la riforma portoghese non si basa su un processo di “fatturazione elettronica”. Il cedente di beni o prestatore di servizi può scegliere se produrre ed emettere un documento cartaceo o elettronico nei confronti del proprio cliente, seguendo i consueti accordi commerciali con quest’ultimo. Tuttavia, una volta emessa la fattura, lo stesso soggetto è obbligato alla trasmissione telematica – all’Agenzia delle entrate – di alcuni dati di tale documento, rispettando uno standard di formato e una tempistica definita dalla legge.
Questo obbligo è valido quindi per tutte, e solo, le fatture emesse da qualsiasi soggetto passivo IVA residente nei confronti dei propri clienti, siano essi imprese, professionisti, contribuenti privati o pubblica amministrazione.
Dal punto di vista tecnico, alla base di questo adempimento vi è la previsione, introdotta a seguito di un confronto articolato negli anni con le associazioni di categoria e soprattutto le software house dei sistemi contabili aziendali, dell’adozione diffusa del c.d. Standard Audit File for Tax Pourposes (SAF-T) cioè un formato di dati contabili “esportabile”, finalizzato allo scambio elettronico degli stessi tra imprese e autorità fiscale. Tale standard è stato adottato dal Portogallo nel 2008, seguendo peraltro gli indirizzi dell’OCSE (organizzazione che ha ideato il sistema sin dal 2005). Il formato del SAF-T è basato su XML, un linguaggio estremamente flessibile e interoperabile. Negli ultimi anni, altri paesi europei hanno avviato – seppur in forma non vincolante ed estensiva come in Portogallo – l’adozione di questo standard per efficientare, in termini di affidabilità e celerità, le attività di controllo in particolare verso grandi aziende.
L’adozione diffusa di un formato “comune” di trasposizione di alcuni dati contabili rappresenta, dal punto di vista tecnico, il presupposto fondamentale della riforma portoghese: oggi, la quasi totalità dei sistemi gestionali delle aziende adotta un SAF-T certificato dall’Autorità fiscale portoghese e questo, di conseguenza, ha consentito l’emanazione della norma che obbliga la trasmissione telematica dei dati delle fatture.
In fase di trasmissione dei dati, pertanto, le aziende più strutturate che adottano sistemi gestionali informatizzati per predisporre le fatture, strutturano una connessione con l’Agenzia delle entrate portoghese mediante sistemi di web services.
Di contro, le piccole imprese e i professionisti che, per il limitato numero di fatture emesse normalmente non adottano sistemi gestionali informatizzati per la loro contabilità, sono stati messi in condizione dall’Agenzia delle entrate portoghese di registrare manualmente i dati delle fatture emesse, utilizzando un modulo web gratuito presente sul portale “e-fatura”, ovvero di caricare un file dati (strutturato secondo lo standard XML normativamente definito) sempre nello stesso portale.
Il sistema, pertanto, ha indotto gli artigiani e i professionisti ad approcciarsi con sistemi informatici di generazione delle fatture e le aziende più grandi ad innovare i loro sistemi amministrativi, automatizzando molte procedure che prima erano effettuate manualmente e riducendo sempre più l’uso di carta nella fase di generazione e scambio delle fatture: presupposto per la diffusione anche della fattura elettronica.
Il processo di diffusione della cultura digitale ha evidentemente coinvolto anche i normali cittadini che, in qualità di consumatori finali, hanno iniziato a consultare telematicamente i dati delle fatture ricevute (si pensi ad esempio alle fatture per prestazioni sanitarie) al fine di verificarne la correttezza per la successiva detrazione fiscale.
Ma questi rappresentano solo gli effetti indotti della riforma portoghese che, lo ricordiamo, è stata ideata e realizzata in un arco temporale di 3 anni al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto della evasione fiscale, in un periodo (2012-2015) in cui l’economia del paese era in profonda crisi e occorreva recuperare gettito per risanare i disastrati conti pubblici: nel vedere non solo il tasso di crescita dell’IVA ma, soprattutto, la sua costanza negli ultimi due anni, si può dire che la riforma ha certamente funzionato, mentre nel nostro Paese abbiamo probabilmente perso ancora una volta l’occasione di efficientare il sistema fiscale.